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[1]Nei giudizi penali al procuratore, che rappresenta la parte civile, sono dovuti gli onorari stabiliti per gli atti analoghi in materia civile, e, qualora la causa duri piu' di una udienza, egli avra' diritto per le udienze successive alle vacazioni rispettivamente stabilite dall'articolo 85 per i giudizi innanzi i tribunali e le Corti di appello.

[2]Ai procuratori, che nelle cause penali compiano ufficio di avvocato, saranno dovuti soltanto gli onorari che spetterebbero a quest'ultimo.

[3]Nei giudizi penali innanzi ai pretori l'onorario sara' da questi determinato. Non potra' pero' essere superiore alle L. 40.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 7 luglio 1901.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Cocco-Ortu.

[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~tabella-art88 · fonte del testo

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