Art. 31 — Attuazione
[1]La presente legge e le tabelle ad essa allegate hanno vigore a datare dal giorno 21 aprile 1942-XX.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo vigente dal 23 luglio 1942
