Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 238/1976

    Questione infondata
    6 dicembre 1976

    Il procedimento previsto dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle spese, onorari e diritti spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e per l'esame e la decisione delle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro decreti ingiuntivi emessi per i detti crediti, riguarda casi in cui non sia contestato il rapporto di patrocinio: in esso vanno osservate le comuni regole dell'onere della domanda e della prova e sono esperibili i mezzi probatori necessari; il giudice deve emettere un provvedimento motivato; nel suo corso sono ammissibili il regolamento di competenza e la domanda riconvenzionale, quest'ultima da decidersi con separato giudizio. Non può ritenersi quindi che detto procedimento non consenta un pieno esercizio del diritto di difesa, ne' che costituisca un irragionevole privilegio riservato alla classe forense. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della suindicata legge n. 794 del 1942, il quale stabilisce che l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati o procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, è decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio, oppure dal pretore o dal conciliatore, sempre con ordinanza non impugnabile, la quale costituisce titolo esecutivo; questione sollevata sotto il profilo del preteso contrasto di tale articolo con le suddette norme di raffronto, nella parte in cui prevede l'applicabilità del rito camerale e la non impugnabilità dell'ordinanza anche nei casi in cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della liquidazione, ma sollevi anche altre eccezioni di diritto processuale o sostanziale e tanto più quando sorga la necessità di prove cosiddette "costituende" che sarebbero incompatibili con la sommarietà del procedimento. Cfr.: sent. n. 22 del 1973.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 30 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

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  • Sentenza n. 22/1973

    Questione infondata
    1 marzo 1973

    Va respinto in riferimento all'art. 3 Cost., la censura che lo speciale procedimento di liquidazione dei compensi e delle spese preveduto dalla complessa normativa di cui alla legge 13 giugno 1942, n. 794, modificata dalla legge 19 dicembre 1949, n.957, e con le ulteriori modifiche apportate con deliberazione 15 febbraio 1948 e 14 aprile 1960 del Consiglio nazionale forense (approvate rispettivamente coi decreti ministeriali 28 febbraio 1958 e 20 giugno 1960), costituisca un ingiustificato privilegio accordato agli avvocati ed ai procuratori legali, non estensibile a tutela di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale, il cui esercizio professionale, subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi, è unitariamente disciplinato nel capo II del titolo III del V libro del codice civile. L'ambito di applicazione della procedura in esame, in entrambi i casi indicati negli artt. 28 e 30 della legge risulta, infatti, obiettivamente determinato, in conformità di quanto disposto dalla normativa sopraricordata, con espresso riferimento ai crediti in materia civile od equiparata. Ed a tali requisiti sono condizionate così la proponibilità del ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, quanto l'instaurazione del procedimento sommario di opposizione, ove l'interessato abbia promosso il procedimento monitorio.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile · Art. 29 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1942 al 6 ottobre 2011. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Non impugnabilita' dell'ordinanza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo.

tolto: L'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali e' decisa dal tribunale e dalla corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.

tolto: Il procedimento e' regolato dall'articolo precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art30 · fonte del testo