La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sara' conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art54 · fonte del testo