I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se piu' favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione. Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.((1))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1992, n.498

3

La L. 23 dicembre 1992, n.498 ha disposto (con l'art. 4 comma 5) che "L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonche' per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianita' ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza."

Testo vigente dal 13 gennaio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 330/1992

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1992

    Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui non estende a tutti…

    Art. 1 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 123/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    Poiche` la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'appli- cazione dei benefici combattentistici e` assicurata dall'art. 30- bis, l. n. 131 del 1983, non sussiste lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali tenuti all'erogazione dei benefici medesimi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferi- mento agli artt. 5, 114, 119 e 128 Cost.; e degli artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, l. 24 maggio 1970, n. 336, e 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost.).

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 335/1983

    Altra decisione
    28 novembre 1983

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare gli oneri posti a loro carico dalle disposizioni dettate a favore degli ex combattenti; nonché degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, poiché attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato nello stesso art. 4 (ex combattenti ed assimilati) senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri; ed ancora dell'art. 6 della citata legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unità sanitarie locali. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione è entrata infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponilità del proprio bilancio proveniente dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus rivalutino la rilevanza delle prospettate questioni alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico".

    Art. 81 cost. · Art. 6 Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 1 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 2 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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