Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, puo' assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attivita' a vantaggio degli orfani di guerra. La relativa concessione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 22 aprile 1958
