Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, puo' assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attivita' a vantaggio degli orfani di guerra. La relativa concessione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art62 · fonte del testo