E' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge. Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra. Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamita' nazionali.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art63 · fonte del testo