E' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge. Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra. Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamita' nazionali.
Testo vigente dal 22 aprile 1958
