Le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in Somalia sino al momento in cui cessera' l'Amministrazione fiduciaria italiana. Il funzionario piu' elevato in grado della Amministrazione fiduciaria italiana, che risiede in Somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero. Egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovra', in tal caso, darne notizia al comitato nazionale dell'Opera.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art64 · fonte del testo