Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale puo' essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purche' l'eccedenza della prestazione gli, sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo. Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.
Testo vigente dal 15 marzo 1958
