Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale puo' essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purche' l'eccedenza della prestazione gli, sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo. Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

Testo vigente dal 15 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138~art9 · fonte del testo