Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 18 — Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessita' tecniche o di lavorazione, l'Amministrazione ha facolta' di prolungare l'orario normale. Tale prolungamento non puo' eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. L'Amministrazione ha facolta', per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni debbono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi. Puo' essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio. L'operaio non puo' rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non puo' neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, ne' di partecipare ai turni di lavoro stabiliti. Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la, durata di un'ora non comportano riduzioni di paga.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art18 · fonte su Normattiva