Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 325 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante, pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato. Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva e' richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia, e commercio o in scienze coloniali e marittime. Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere. Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva e' richiesto il possesso del diploma; di Istituto di istruzione secondaria di primo grado. Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria e' riservato al personale femminile. Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo puo' provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituto, su conforme delibera, del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo, e, comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o ai rientro in servizio del titolare, sostituto. E' fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art10 · fonte del testo