Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. 280 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:
tolto: a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);
tolto: b) carriera di concetto (economi);
tolto: c) carriera, esecutiva (addetti di segreteria);
tolto: d) carriera del personale ausiliario (bidelli). Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all'annesa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti recati in aumento dalla predetta tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928. Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle B, C e D. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare piu' grave della censura, ne' i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianita' di servizio. Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista puo' essere conseguita al compimento dell'anzianita' di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto. All'esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, forniti della medesima anzianita' maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista e', pero', effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;262~art6 · fonte del testo