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L'impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nello espletamento delle mansioni previste dall'articolo precedente relativamente all'Istituto in cui e' titolare e puo' essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella Provincia dove ha sede l'Istituto in cui e' titolare e in Province limitrofe. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non piu' di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul persona addetto ai servizi stessi.
Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
