Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Art. 20 — Congedi
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Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio e' concesso dal Ministero; al rimanente personale e' concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni. Il congedo straordinario e' concesso dal Ministero.
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
