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Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio e' concesso dal Ministero; al rimanente personale e' concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni. Il congedo straordinario e' concesso dal Ministero.

Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art20 · fonte del testo