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[1]Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di indire corsi di pilotaggio aereo nei modi ed alle condizioni appresso indicate allo scopo di procedere al reclutamento di ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

[2]Il numero complessivo degli allievi ufficiali dei corsi suddetti nei gradi successivamente rivestiti di aviere, aviere scelto e sergente ed il numero dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi medesimi saranno rispettivamente contenuti nei limiti della forza organica dei militari di truppa e nel numero medio di ufficiali di complemento di prima nomina stabiliti annualmente con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 7 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1136~art1 · fonte del testo