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I sottotenenti di complemento provenienti dai corsi svolti presso la Milizia universitaria assumono gli obblighi di servizio di cui al precedente art. 3. Tuttavia coloro che abbiano ultimato il periodo di sei mesi presso un reparto d'impiego prima del compimento della ferma ordinaria di leva potranno, a loro richiesta, essere inviati in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 7 luglio 1960
