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[1]I giovani in possesso del brevetto di pilota civile che debbano ancora soddisfare agli obblighi di leva e che siano muniti del titolo di studio di cui al precedente art. 2, se riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare, sono incorporati nella Regia aeronautica in qualita' di avieri allievi ufficiali piloti di complemento ed inviati ai corsi di pilotaggio aereo.
[2]Ad essi si applicano le disposizioni del precedente art. 3.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 7 luglio 1960
