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Il Ministro per l'aeronautica, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che per ragioni fisiche o per motivi disciplinari o per mancanza di attitudine al pilotaggio siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 7 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1136~art6 · fonte del testo