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[1]Coloro che non conseguano il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare oppure che siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio, potranno far domanda, previa rinuncia al grado raggiunto, di partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti dal Ministero dell'aeronautica per allievi ufficiali di complemento non naviganti.

[2]In tal caso i dimessi potranno essere inviati in licenza straordinaria senza assegni in attesa di essere richiamati in servizio per l'assegnazione ai corsi allievi ufficiali di cui sopra.

[3]Il periodo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale pilota sara' considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

[4]Quelli invece che intendessero concorrere all'ammissione a corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito, potranno essere, a loro domanda, previa rinuncia al grado raggiunto, a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, rimessi a disposizione dei distretti militari di appartenenza, oppure trasferiti alla leva di terra se appartenenti alla leva aeronautica.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 24 settembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1136~art8 · fonte del testo