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Il Ministero dell'aeronautica ha facolta' di affidare alla Milizia universitaria lo svolgimento di corsi preliminari per l'avviamento dei giovani universitari ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento. Al termine del corso preliminare viene rilasciato ai giovani, dietro pagamento delle spese di bollo, il brevetto di pilota civile. Ad essi, all'atto dell'incorporazione nella Regia aeronautica, sara' conferito il grafo di 1° aviere allievo ufficiale pilota di complemento. Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di quello militare si applicheranno per l'avanzamento le disposizioni di cui all'art. 4.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1941 al 7 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;1136~art9 · fonte del testo