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[1]In caso di estinzione dei prestiti a cui si riferisce la operazione di mutuo, il Monte, qualora l'Istituto creditore non siasi valso della facolta' di cui all'articolo 22, deve, entro il terzo giorno feriale successivo a quello della estinzione stessa, versare al predetto Istituto l'importo ricevutone, coi relativi interessi convenuti e ritirare il corrispondente documento del prestito estinto.

[2]In caso di rinnovazione, il Monte deve effettuare il rimborso entro il terzo giorno feriale successivo a quello dell'accordata rinnovazione.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art20 · fonte del testo