Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di estinzione dei prestiti a cui si riferisce la operazione di mutuo, il Monte, qualora l'Istituto creditore non siasi valso della facolta' di cui all'articolo 22, deve, entro il terzo giorno feriale successivo a quello della estinzione stessa, versare al predetto Istituto l'importo ricevutone, coi relativi interessi convenuti e ritirare il corrispondente documento del prestito estinto.
[2]In caso di rinnovazione, il Monte deve effettuare il rimborso entro il terzo giorno feriale successivo a quello dell'accordata rinnovazione.
Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994
