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L'Istituto mutuante ha altresi' facolta' di assistere, a mezzo di un proprio delegato, a tutte le operazioni di riscatto o di vendita che si effettuano presso il Monte, allo scopo di esigere l'importo dei prestiti suddetti all'atto della loro estinzione.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art22 · fonte del testo