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L'integrazione di pensione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi ai titolari di pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali in seguito a cessazione dal servizio avvenuta fino all'entrata in vigore della presente legge, e' posta a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
