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Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale con mansioni impiegatizie o salariali, assunto dalla Cassa sovvenzioni antincendi e da Corpi dei vigili del fuoco ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa da tale data. A detta data si fa luogo alla liquidazione del trattamento di licenziamento spettante in base al rapporto di impiego o di lavoro di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
