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Al personale di cui al precedente articolo 101 che non venga comunque assunto alle dipendenze dello Stato, e' corrisposta, in aggiunta al trattamento di licenziamento, di cui ai secondo comma dello stesso articolo 101, una integrazione pari a tre mensilita' dello stipendio o della paga e delle indennita' accessorie aventi carattere continuativo, se trattasi di impiegati, ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato. Tale integrazione va computata sull'ammontare dei predetti assegni spettanti alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, ai sensi del precedente articolo 101.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art105 · fonte su Normattiva