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Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, circa la forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco, nonche' le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, relative alla forza massima complessiva dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, da mantenersi in servizio continuativo. Sono, altresi', abrogate la legge 9 aprile 1951, n. 338, contenente norme sulla gestione finanziaria dei servizi antincendi ed ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art108 · fonte del testo