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Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario. Il personale permanente dedica la propria attivita' in modo esclusivo e continuativo al servizio. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego; esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed e' soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art14 · fonte del testo