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Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si distingue in personale permanente e volontario. Il personale permanente dedica la propria attivita' in modo esclusivo e continuativo al servizio. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego; esso e' chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti il bisogno ed e' soggetto agli obblighi previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
