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L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stabilito dalla tabella A, annessa alla presente legge. Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e' stabilito in 2.000 unita'.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
