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L'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' stabilito dalla tabella A, annessa alla presente legge. Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e' stabilito in 2.000 unita'.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art15 · fonte del testo