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La Commissione giudicatrice del concorso ad allievi sottufficiali permanenti e' nominata con decreto del Ministro per l'interno ed e' composta:
- 1)da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, presidente; ((2) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- 3)dal direttore dei corsi allievi capi squadra o da altro funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso le scuole centrali antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore)). Alla Commissione per i candidati di cui alla lettera a) dell'articolo 29 e' aggregato l'insegnante di educazione fisica presso le scuole centrali antincendi. Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi. I concorrenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 29 per essere ammessi alle prove orali e ginnica devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno 6/10; per essere inclusi in graduatoria devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di 6/10. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame. A parita' di voto hanno la precedenza gli orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'istituto nazionale orfani vigili del fuoco; coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e i vigili volontari, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. I concorrenti al concorso di cui alla lettera b) del precedente articolo 29 per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta almeno 6/10. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati nelle due prove di esame. La graduatoria e' formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parita', di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di vigile scelto; a parita' di voto e di grado il concorrente decorato con medaglia al valor militare, con medaglia al valor civile ed il piu' anziano di ruolo.
Testo in vigore dal 7 settembre 1978 al 20 aprile 2006
