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Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione possono essere ammessi a ripetere il corso per non piu' di una volta. Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice deve pronunciarsi sulla idoneita' del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneita' a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco. Coloro che non sono giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile sono dimessi, mentre gli altri, a domanda, possono conseguire la nomina a vigile permanente. Gli allievi che, al termine del secondo corso, non vengono giudicati idonei al grado di vice brigadiere, possono essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta, e, qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, possono, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art34 · fonte su Normattiva