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I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 29 sono ammessi a frequentare un corso per allievo sottufficiale permanente presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi sei sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esami finali secondo le modalita' stabilite dal precedente articolo 26. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali possono essere ammessi a ripeterne il corso, e, qualora non siano dichiarati per la seconda volta idonei, vengono rimandati ai Comandi provinciali di provenienza.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
