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I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento del Ministro, sentita la Commissione di avanzamento, degli esami o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti esami o scrutini abbiano luogo durante il procedimento. Se non sia stata decretata, la esclusione, gli interessati sono ammessi allo scrutinio o agli esami, ma, la promozione e' sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi. Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini di cui sopra, ma prima che la promozione sia conferita, questa e' sospesa fino al termine del procedimento stesso. La esclusione dalla promozione ha luogo quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione dello stipendio. Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo procedimento penale o disciplinare, il dipendente e' sottoposto nuovamente al giudizio della Commissione di avanzamento e, se dichiarato idoneo, e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art45 · fonte su Normattiva