Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto in ogni anno di servizio ad un congedo ordinario di 30 giorni, da godersi entro l'anno in una sola volta o in piu' periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il diritto al congedo puo' essere rinviato e interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso i sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti hanno diritto al cumulo dei congedi, compatibilmente con le esigenze di servizio entro il primo semestre dell'anno successivo. Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, possono concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze straordinarie. La licenza breve ha la durata massima di cinque giorni in ciascun anno e puo' essere concessa per premio. La licenza straordinaria puo' essere concessa:
- a)per la morte di uno dei genitori, della moglie o dei figli;
- b)per gravi motivi personali o di famiglia;
- c)per malattia. Le licenze per motivi di cui alle lettere a) e b) hanno ciascuna la durata massima di trenta giorni nell'anno. La licenza per malattia e' concessa su proposta del sanitario del Comando provinciale fino a mesi tre, e, per durata maggiore, su proposta della competente Commissione medica, ospedaliera, ai sensi del successivo articolo 50. La durata massima complessiva della licenza straordinaria non puo' essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata non puo' superare i due anni.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974
