Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1974 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 850.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1974 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 850.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1961 al 15 gennaio 1974. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che abbiano usufruito delle licenze brevi e straordinarie conservano il diritto a congedo ordinario. I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti possono essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia. Per il collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 850
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art47 · fonte del testo