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Nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo articolo 49, le spese di trasporto, di cura e degenza sono a carico dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
