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Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile ai servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente Commissione medico-ospedaliera e' collocato a riposo di ufficio. E' altresi' collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermita' non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermita' dipendenti da causa di servizio.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art50 · fonte del testo