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Due o piu' periodi di licenza straordinaria per malattia interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza. La durata complessiva di piu' periodi di licenza straordinaria, per malattia, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiore a sei mesi, non puo' superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se ritenuto dalla competente Commissione medico-ospedaliera, temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, e' collocato a riposo di ufficio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
