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Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti articoli 50 e 51 e' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, spettante secondo le disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art52 · fonte su Normattiva