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I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero. Tale autorizzazione, che e' subordinata ai requisiti di moralita' e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei, sara' rilasciata entro sessanta giorni dalla data, di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato e' informato dello stato della pratica.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art57 · fonte su Normattiva