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I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati a riposo di ufficio:
- a)quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta': marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe: anni 56; brigadieri: anni 55; vice brigadieri: anni 54: vigili scelti e vigili: anni 52;
- b)per inidoneita' fisica debitamente accertati in qualunque tempo o alla scadenza dei periodi massimi di assenza dal servizio per malattia, ai sensi dei precedenti articoli 50 e 51.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
