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Il collocamento a riposo per riforma, col relativo assegno di pensione, puo' essere disposto nel caso che il personale, dopo 15 anni di servizio effettivo, sia divenuto inabile permanentemente al servizio stesso per infermita' accertata a seguito di apposita visita collegiale eseguita ai sensi del precedente articolo 49.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art62 · fonte su Normattiva