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Puo' essere dispensato dal servizio il sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento. E' considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato, una qualifica interiore a buono. Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. Il dipendente puo' chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione di cui al comma seguente. La dispensa dal servizio e' disposta con decreto ministeriale, sentita la Commissione di avanzamento di cui al precedente articolo 44. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art66 · fonte del testo