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Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo od in attivita' di servizio, spettano le indennita' ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
