Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato a riposo ed alle famiglie del personale deceduto dopo il collocamento a riposo od in attivita' di servizio, spettano le indennita' ed i rimborsi per recarsi nel domicilio eletto, secondo le norme contenute nella legge 29 giugno 1951, n. 489.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art67 · fonte su Normattiva