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Il limite di cui al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aumentato a lire 3.000.000.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art7 · fonte su Normattiva