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In occasione di pubbliche calamita, di emergenze o di altre particolari necessita', il personale volontario puo' essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localita'. In tale caso i datori di lavoro, le Amministrazioni, istituti ed enti indicati, nell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 31 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art70 · fonte del testo