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Il personale volontario e' assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, restando esonerata: l'Amministrazione da ogni responsabilita'. I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e di cura per il personale volontario infortunatosi per causa di servizio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 31 dicembre 1970
