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Il personale volontario e' assicurato contro tutti gli infortuni in servizio, restando esonerata: l'Amministrazione da ogni responsabilita'. I massimali sono stabiliti con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro. Sono a carico dello Stato le spese di degenza e di cura per il personale volontario infortunatosi per causa di servizio.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 31 dicembre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art74 · fonte su Normattiva