Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nella parte concernente i sottufficiali, graduati e militari di truppa, sono inseriti i seguenti gradi del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco in corrispondenza dei coefficienti, stipendi o paghe, di seguito rispettivamente indicati: "coefficiente 271 stipendio annuo lordo 813.000 - maresciallo di 1ª classe vigili del fuoco; coefficiente 229 stipendio annuo lordo 687.000 - maresciallo di 2ª classe vigili del fuoco; coefficiente 202 stipendio annuo lordo 606.000 - maresciallo di 3ª classe vigili del fuoco; coefficiente 189 stipendio annuo lordo 540.000 - brigadiere vigili del fuoco; coefficiente 157 paga annua lorda 471.000 - vice brigadiere vigili del fuoco; coefficiente 131 paga annua, lorda 393.000 vigile scelto vigili del fuoco; coefficiente 128 paga annua lorda, 384.000 vigile del fuoco". Al personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti o vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1936, n. 19, e successive modifiche. Gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo della guardie di pubblica sicurezza, di grado corrispondente.
Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006
