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L'indennita' di servizio speciale ai sottufficiali vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'Allegato V al regio decreto 11 marzo 1942, n. 699, e' stabilita nella seguente misura mensile lorda: maresciallo di 1ª, 2ª, 3ª classe e brigadieri - celibe 7.100 - ammogliato 11.230; vice brigadiere celibe 5.050 - ammogliato 10.100; vigili scelti e vigili - celibe 3.900 - ammogliato 6.100. Ditta indennita' e' ridotta di un decimo per il personale provvisto di alloggio in natura, gratuito, non di servizio e di un ventesimo se trattasi di alloggio in natura, gratuito, di servizio. Nelle posizioni in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennita' di servizio speciale e' sospesa o ridotta nella stessa proporzione. Le misure dell'indennita' di servizio speciale previste dal primo comma per il personale ammogliato sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori od inabili ai lavoro ed a carico, ovvero con i figli naturali legalmente riconosciuti o adottivi o affiliati minori od inabili al lavoro ed a carico.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art76 · fonte su Normattiva