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L'inquadramento in ruolo e' disposto per ciascun grado tenendo conto dell'anzianita' assoluta ed, a parita' di anzianita' assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi o scrutini di promozione o dell'anzianita' relativa attribuita in applicazione delle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l'anzianita' sara' determinata dall'eta'.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art88 · fonte su Normattiva