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Il personale permanente che aspira all'inquadramento nel ruolo nazionale, di cui alla allegata tabella A, deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sara' disposto con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo, seguente, la quale dovra' esprimere il suo giudizio circa il possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti di idoneita' fisica e morale; e di capacita' professionale. Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita la commissione di cui al comma precedente, puo' disporre l'esclusione dall'inquadramento.

Testo in vigore dal 15 giugno 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art89 · fonte del testo